In questa sezione sono riportate le FAQ - Frequently Asked Question (Risposte alle domanda frequenti) che gli utenti nel corso della nostra attività ci hanno posto e che noi condividiamo perchè di utilità comune.
Qualora la risposta alla vostra domanda non sia inclusa in queste, potete scriverci per richiedere informazioni.
Con i nostri clienti comunichiamo tramite telefono, email, ticket assistenza online, skype, area riservata, cloud online. Lasciamo la scelta ai nostri Clienti
Una volta effettuata la pre-registrazione senza impegno, riceverete la copia del contratto da sottoscrivere
Certamente, supportiamo il cliente in tutte le fasi e lo consigliamo per adottare la formula giuridica più opportuna
Si parte da un minimo fisso e si aggiungono i costi per le rilevazioni. Tutti i dettagli sono riportati nella pagina “Tariffe”
Perchè no? con lo sviluppo progressivo di internet nell’ultimo decennio tutto è diventato possibile, anche la possibilità di usufruire di un servizio di consulenza contabile e fiscale online. Siamo uno Studio trasparente, disponibile a rispondere alle domande ed a soddisfare le esigenze dei clienti.
Non ci piace definire i nostri prezzi come low-cost, ma ci piace definire i nostri come giusti rispetto al mercato. Pratichiamo dei prezzi relativamente bassi rispetto a quelli di uno studio tradizionale perchè abbiamo realizzato delle economie di scala che ci permettono di ottenere dei risparmi di gestione. Siamo nati come studio tradizionale, abbiamo sviluppato il servizio web per integrare ulteriormente la nostra strategia di crescita. Vantiamo già oltre 120 clienti nello studio tradizionale al quale affianchiamo quelli che abbiamo ottenuto tramite lo sviluppo di servizi web. Forti della nostra esperienza, sconsigliamo chi pratica dei prezzi inferiori rispetto ai nostri perchè dubitiamo della loro qualità così come sconsigliamo chi pratica dei costi maggiori dei nostri perchè comunque troppo alti rispetto a quelli che sono i costi reali
Noi lavoriamo la pratica telematica entro 24 ore dalla ricezione dei documenti che richiediamo dal cliente e dal pagamento della somma pattuita. Il tempo di lavorazione delle pratiche telematiche varia a seconda degli enti che la ricevono. Ad esempio una pratica telematica indirizzata all’Agenzia delle Entrate viene lavorata in poche ore, una pratica telematica inviata alla Camera di Commercio viene lavorata in 24/48 ore. E’ possibile anche che la Camera di Commercio ad esempio, apra la correzione e richieda documenti aggiuntivi o integrazioni. Da parte nostra, con la nostra esperienza lavoriamo sempre pratiche telematiche complete e di cui abbiamo certezza del risultato
La Commissione di Massimo Scoperto (CMS) viene ristornata nella quasi totalità dei Tribunali essendo la commissione priva di causa anche qualora la stessa viene pattuita con apposita percentuale. La CMS infatti è stata applicata dalle Banche in maniera illegittima, essendo la stessa applicata sul massimo saldo debitore per valuta e non sulla differenza tra utilizzato ed accordato come disposto dalla tecnica bancaria.
l calcolo del TASSO EFFETTIVO GLOBALE (TEG) va effettuato secondo i criteri di cui all’art. 1 della Legge N° 108/96 (legge anti usura) che ha modificato il quarto comma dell’art. 644 C. P. sancendo lapidariamente ” che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito “. Quindi nel calcolo del TEG vanno gli interessi debitori, le commissioni di massimo scoperto e le spese legate all’erogazione del credito, come stabilito nelle sentenze di Cass. Penale, sez. II n. 12028 del 19/2/10 e Cass. Penale, sez. II n.4669 del 19/12/11. Qualora la banca ha applicato interessi usurari, il ristorno di interessi è ottenuto azzerando gli interessi applicati dalla Banca nel trimestre in cui il TEG supera il tasso soglia d’usura (art. 644 c.p., sostituito dall’art. 1 della Legge antiusura del 7/3/96 N° 108). Semplicemente: il correntista può ottenere la restituzione degli interessi dei trimestri dove è stata accertata la presenza di un tasso oltre la soglia di usura. Si evidenzia che nel calcolo del TEG lo studio non considera la formula della Banca d’Italia, essendo tale formula resa “inutilizzabili” da varie Cassazioni Penali. Si evidenzia inoltre che l’applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto non consente la ripetizione di tutti gli interessi pagati come nel caso di usura pattizia o contrattuale. Lo studio calcola gli interessi usurari e li evidenzia nelle preanalisi e negli elaborati peritali.
Nella quasi totalità dei conti corrente accesi prima del luglio 1992, i contratti di apertura di credito determinavano gli interessi in base agli “interessi usualmente praticati dalle aziende di credito” (uso piazza). In base a tale pattuizione contrattuale il conto corrente viene ricalcolato al tasso legale, per il quale si ritiene che debba essere applicato l’art. 1284 c.c. (interessi legali). Non capita raramente che anche i conti aperti dopo il luglio 1992 forniscano tale clausola per la pattuizione degli interessi, ovvero pattuiscano interessi in maniera indeterminata o addirittura siano mancanti del contratto di apertura. Per tali rapporti si applica l’art. 7 del Testo Unico Bancario, ovvero il ” … il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari, eventualmente indicati dal Ministro del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive … Semplicemente: il correntista può ottenere la restituzione della differenza tra l’interesse bancario applicato, ma non pattuito, e l’interesse sostitutivo. Un conto corrente aperto prima del 1992 presenta un notevole ristorno per il correntista visto che il rapporto verrà ricalcolato al solo tasso legale. Lo studio calcola gli interessi che la mancata pattuizione contrattuale ha generato e li evidenzia nelle preanalisi e nelle perizie econometriche. “
L’anatocismo è quella prassi bancaria in forza della quale gli interessi, generalmente maturati a cadenza trimestrale sul saldo debitore, vengono “capitalizzati”, riportati ovvero a capitale, generando nel trimestre successivo interessi su interessi. Le clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari sono oggi nulle, ed improduttive di ogni effetto, per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 c.c. (anatocismo), 2697 c.c. (onere della prova) e 1418 c.c. (nullità dl contratto). La Corte di Cassazione (Sezione I, 16 marzo 1999 n. 2374) ha limpidamente statuito: ” … E’ nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché; essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi “. A rafforzare tale orientamento la Corte di Cassazione a Sezione Unite con sentenza N° 21095 del 4/11/04 e con sentenza n. 24418/10, ha riconosciuto l’illegittimità dell’anatocismo in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo. Semplicemente: il correntista può avere la restituzione degli interessi anatocistici (applicazione di interessi su interessi). Lo studio calcola gli interessi che l’anatocismo ha prodotto e li evidenzia nelle analisi bancarie. L’anatocismo bancario è presente su tutti i rapporti di conto corrente affidato aperti prima del luglio del 2000. Qualora il conto sia stato aperto prima del luglio 2000 è possibile che venga riconosciuto, come da giurisprudenza prevalente, anche l’anatocismo post 2000 qualora la banca non abbia fatto sottoscrivere un nuovo contratto che pattuisca la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.